Comunicati

13/02/2012  - L'Aquila, emergenza neve, situazione uffici giudiziari, aggiornamento ore 11.10
Per la Corte di Appello, non vengono segnalati ulteriori rinvii, oltre quello ora pubblicato (procedimenti civili per correzione di errori materiali,... [leggi]
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8 2 2012, rinvio udienza pen - formato ZIP (316Kb)
corte aq, ud pen 10 2, rinvio - formato ZIP (283Kb)
7 2 errori materiali, rinvio - formato ZIP (187Kb)

13/02/2012  - Tribunale di L'Aquila, rinvio udienza
L'udienza civile della dott.ssa Maria Carmela Magarò, già fissata per il 15 febbraio 2012, è rinviata d'ufficio a giovedì 16 febbraio stessa ora ed... [leggi]

06/02/2012  - Corte di Appello di L'Aquila, udienze 7 febbraio 2012, rinvio, rettifica per le "inibitorie"
Il Presidente della Corte di Appello;

Preso atto della grave emergenza determinatasi a seguito degli eventi atmosferici in corso, che ha reso... [leggi]
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rinvii 7 feb , data inibitorie - formato ZIP (256Kb)

31/01/2012  - CERIMONIA INAUGURAZIONE ANNO GIUDIZIARIO 2012
In allegato la relazione presentata alla cerimonia di inaugurazione dell'anno giudiziario 2012 dal Presidente della Corte d'Appello di L'Aquila. [leggi]
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Relazione Pres. Trib Sulmona - formato ZIP (110Kb)
relazione proc gen 2012 - formato ZIP (89Kb)

07/11/2011  -  Corte di Appello, nuova sede, terminato il trasloco degli uffici
Corte di Appello di L’Aquila, nuova sede, indirizzo postale: Via Pile n. 7, 67100 L'Aquila.
Sono terminate le operazioni di trasloco, Ai link... [leggi]
piano terra, uffici - formato ZIP (693Kb)
Sezione Penale, primo piano - formato ZIP (473Kb)
terzo piano, uffici - formato ZIP (368Kb)
sezione civile, secondo piano - formato ZIP (429Kb)

21/10/2011  - Tribunale di Sorveglianza di L'Aquila, nuova sede
Indirizzo: Via delle Industrie snc, Nucleo Industriale di Bazzano – 671000 - L’Aquila, al primo piano del Modulo Uffici, colore Blu, lato strada ... [leggi]

30/06/2011  - ESAMI PER AVVOCATO, SESSIONE 2010/11, RILASCIO COPIE
Ufficio Esami per Avvocato, per l’acquisizione di copia dei propri elaborati e dei verbali di correzione, si rende noto che:
• le richieste di copia... [leggi]

09/11/2010  - Ufficio del Giudice Di Pace di Capestrano, assicurazione delle relative attività presso l'Ufficio del Giudice di Pace di L'Aquila
Si comunica che, a seguito di provvedimento, in data 9 novembre 2010, del Presidente della Corte di Appello di L’Aquila, le attività di competenza... [leggi]

26/10/2010  - MODALITA' DI RICHIESTA E RITIRO DEL CERTIFICATO DI ABILITAZIONE PROFESSIONALE
26/10/2010 - MODALITA' DI RICHIESTA E DI RITIRO DEL CERTIFICATO DI ABILITAZIONE PROFESSIONALE
SEGRETERIA ESAMI DI AVVOCATO, modalità di richiesta del... [leggi]
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News dal mondo del diritto

  • 02/02/2012 - Relazione n. 2 del 17 gennaio 2012 dell'Ufficio Massimario della Corte di Cassazione: Legge 12 novembre 2011 n. 183 (Legge di stabilità 2012) - Disposizioni rilevanti in materia civile.

  • 24/01/2012 - Cass. pen., sez. VI, 7 aprile 2011 - dep. 8 luglio 2011, n. 36819, Pres. De Roberto, Rel. Fidelbo L'art. 282-ter c.p.p. richiede che il giudice indichi in maniera specifica e dettagliata i luoghi rispetto ai quali all'indagato è fatto divieto di avvicinamento, non essendo concepibile una misura cautelare che si limiti a far riferimento genericamente "a tutti i luoghi frequentati" dalla vittima (massima non

  • 23/01/2012 - Cass. Civ., sez. lav., sentenza 30 dicembre 2011 n. 30668 (Pres. Roselli, rel. Arienzo: Il danno morale appartiene ad una categoria autonoma e distinta dal danno biologico, entro l'ampio genere del pregiudizio non patrimoniale; il profilo morale del danno non patrimoniale è, dunque, autonomo e non può certo considerarsi scomparso "per assorbimento" all'interno dell'onnicomprensivo danno biologico tabellato. La modifica del 2009 delle tabelle del Tribunale di Milano non ha mai "cancellato" la fattispecie del danno morale intesa come "voce" integrante la più ampia categoria del danno non patrimoniale: né avrebbe potuto farlo senza violare tra l'altro un preciso indirizzo legislativo, manifestatosi in epoca successiva alle sentenze del 2008 delle stesse sezioni unite, dal quale il giudice, di legittimità e non, evidentemente non può in alcun modo prescindere in una disciplina di sistema che, nella gerarchia delle fonti del diritto, privilegia ancora la diposizione normativa rispetto alla produzione giurisprudenziale (cfr. Cass. n. 18641/2011 cit).

  • 23/01/2012 - Cass. Civ., sez. III, sentenza 10 gennaio 2012 n. 52 Il credito al risarcimento di danni patrimoniali da sinistro stradale può costituire oggetto di cessione, non essendo esso di natura strettamente personale né sussistendo specifico divieto normativo al riguardo (v. Cass., 13/5/2009, n. 11095; Cass., 5/11/2004, n. 21192. E già Cass., 21/4/1986, n. 2812), né d'altro canto ricorrendo nel caso un'ipotesi di cessione di crediti litigiosi (art. 1261 c.c.). Ove ricorra una ipotesi di cessione onerosa, il cedente è al riguardo tenuto a garantire (solamente) il nomen verum, e cioè l'esistenza del credito al tempo della cessione (art. 1266 c.c.), atteso che il credito derivante da fatto illecito ha i caratteri del credito attuale (v. Cass., 5/11/2004, n. 21192, ove se ne trae conferma dalla decorrenza degli interessi dal momento del fatto e non già del relativo accertamento giudiziale). Il relativo mancato riconoscimento per inesistenza o nullità non ridonda invero sul piano della validità della cessione (così come la inesistenza della cosa di per sé normalmente non comporta la nullità del contratto), ma comporta il mancato conseguimento da parte del cessionario della titolarità del credito, assumendo rilievo meramente sul piano dell'inadempimento, e venendo se del caso a tradursi nel risarcimento del danno a carico del cedente.Il cessionario può fare valere l'acquisito diritto di credito al risarcimento nei confronti del debitore ceduto (nel caso che ne occupa l'assicuratore del danneggiante) non già in base all'art. 144 d.lgs. n. 209 del 2005 (e già all'art. 18 L. n. 990 del 1969), in relazione al quale non può invero propriamente parlarsi di cessione, bensì in ragione del titolo costituito dal contratto di cessione del credito, quale effetto naturale del medesimo (art. 1374 c.c.).

  • 23/01/2012 - Cass. civ., sez. III, sentenza 22 dicembre 2011 n. 28286 (Pres. Amatucci, rel. Vivaldi): In caso di danni a cose ed alla persona subiti in occasione di uno stesso sinistro, non può più consentirsi di frazionare la tutela giurisdizionale mediante la proposizione di distinte domande davanti al giudice di pace ed al tribunale, in ragione delle rispettive competenze per valore, trattandosi di condotta lesiva del generale dovere di correttezza e buona fede, e tale da risolversi in un abuso dello strumento processuale, alla luce dell’art. 111 Cost. Ne consegue che la domanda introdotta per seconda deve considerarsi improponibile, senza che possa aver rilievo il fatto che la parcellizzazione abbia avuto luogo in un contesto giurisprudenziale in cui pacificamente era consentita, in quanto nella vicenda di specie non si tratta di impedire ex post l'esercizio di una tutela di cui l'ordinamento continua a ritenere la parte meritevole, quanto di non più consentire di utilizzare, per l'accesso alla tutela giudiziaria, metodi divenuti incompatibili con valori avvertiti come preminenti ai fini di un efficace equo funzionamento del servizio della giustizia.